Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La cauzione, di cui al precedente articolo, e' stabilita con decreto del Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e deve essere prestata presso una cassa pubblica, che sara' indicata dal Prefetto stesso.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
