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[1]Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che i lavori di una miniera o cava siano condotti in modo non conforme al disposto dell'articolo precedente, cosi' da creare pericoli anche non immediati, ne riferisce al Prefetto, proponendo i provvedimenti necessari per evitare ogni pericolo.
[2]Il Prefetto, uditi gli esercenti ed il predetto ingegnere, emanera' le disposizioni opportune.
[3]Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente o sorvegliante dei lavori di una miniera, cava o torbiera, il Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito l'interessato, potra' obbligare l'esercente ad affidare la direzione e la sorveglianza della lavorazione a personale riconosciuto idoneo.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 30 gennaio 1924
