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I lavori delle miniere, cave o torbiere, devono essere condotti in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e da non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi, attenendosi alle norme stabilite nei seguenti articoli, ed in generale a tutte le cautele suggerite dall'arte.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
