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[1]Gli ingegneri e gli aiutanti del Regio Corpo delle miniere, od altri pubblici funzionari a cio' delegati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave di ogni genere e le torbiere.
[2]Gli esercenti hanno l'obbligo di agevolare loro tali visite e di fornire i dati e le informazioni necessarie allo adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri, aiutanti od ufficiali delegati invocheranno l'assistenza delle autorita' locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
