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[1]Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, ora vigenti, continueranno ad avere il loro effetto in tutto cio' che non e' altrimenti regolato dalla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1893.
[4]UMBERTO.
[5]Lacava.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
