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[1]Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere, in duplice copia, il piano, con profili, dei lavori eseguiti in esse, alla scala di 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniere o cave molto estese.
[2]Tale obbligo puo' essere esteso anche alle cave coltivate a cielo aperto, quando il piano sia riconosciuto necessario per la sicurezza dei lavori.
[3]Una copia, messa annualmente al corrente, e' conservata nell'ufficio dell'ingegnere delle miniere.
[4]Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne ordina la rettificazione, od in caso di rifiuto, la formazione di ufficio a spese dello esercente.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
