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[1]Nei casi di infortunio o quando si verifichino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi di acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rappresentanti, debbono immediatamente informarne l'autorita' locale di pubblica sicurezza e l'ingegnere delle miniere, il quale ne avvisera' il Prefetto della provincia.
[2]In caso di urgenza, il Sindaco d'accordo coll'ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, oppure questi da solo, in assenza del Sindaco, da' a tenore dell'art. 133 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.
[3]Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennita'.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
