Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1893 al 30 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
In caso d'inosservanza delle prescrizioni emanate ai termini degli articoli 5 e 12, il Prefetto potra' vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 30 gennaio 1924
