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Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne la ventilazione e lo scolo delle acque potranno essere comprese fra quelle per le quali e' ammessa la dichiarazione di pubblica utilita' secondo le norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e delle successive.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
