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Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescrivera' il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e potra' prescrivere che siano assoggettati, in tutto od in parte, secondo che occorrera', ad una direzione unica, per tutto cio' che riguarda la sicurezza dei lavori.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 30 gennaio 1924
