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Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti, che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione. Potra' essere imposto ad ogni esercente o gruppo di esercenti l'obbligo di tenere a loro spese un medico.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
