Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli apparecchi di estrazione meccanica, sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.

[2]Il Prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, potra', a richiesta dell'esercente, dispensarlo dall'obbligo di munire di tali congegni di sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale prescrivendo le necessarie cautele.

Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art10 · fonte del testo

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