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Ogni esercente di miniera, cava o torbiera dovra', mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quello delle persone alle quali e' affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il Sindaco, nel termine di giorni dieci, ogni qualvolta si verifichi un mutamento.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
