Art. 7
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Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che coltivazioni di coralli e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
