Art. 4
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Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salve le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del Demanio pubblico o dal mare territoriale.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
