Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.
[2]E' fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla vallicoltura, alla ostricoltura ed altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.
[3]Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
