Art. 24
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[1]Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non piu' tardi di due anni dalla pubblicazione di essa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 marzo 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Maiorana-Calatabiano.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
