Art. 23
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[1]Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale e l'art. 414 del Codice della marina mercantile.
[2]Nel caso pero' in cui debba farsi luogo alla commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potra' eccedere i trenta giorni.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
