Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Le infrazioni della presente legge saranno denunciate all'autorita' giudiziaria)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
