Art. 2
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[1]I regolamenti per la esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto Reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
[2]Essi determineranno:
[3]1° I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate;
[4]2° Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque;
[5]3° I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondita' di acque, in cui saranno applicate le discipline riguardanti la pesca marittima, che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;
[6]4° Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque;
[7]5° Le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprieta' nell'esercizio della pesca;
[8]6° Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
