Art. 17
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[1]Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione, per le acque che loro appartengono, se vogliono riservarsi il diritto di pesca, come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione.
[2]In tal caso si applichera' a dette acque cio' che la presente legge dispone sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche nel senso che la pesca vi sia libera, sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
