Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza della pesca, potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca, e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
