Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I comuni, per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno concorrere alla sorveglianza sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai regolamenti.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
