Art. 13
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[1]Le provincie, i comuni e chiunque altro vi abbia interesse, potranno, coll'approvazione del Governo, nominare ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa incombera' a chi abbia fatta la nomina.
[2]Gli ufficiali ed agenti indicati nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al pretore locale.
[3]Essi sono pareggiati, per cio' che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
