Art. 12
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La sorveglianza della pesca di fiume e di lago, e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati ai carabinieri Reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del prefetto.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
