Art. 11
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La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alla marina Reale, agli agenti semaforici, al personale delle capitanerie e degli uffizi di porto, alle guardie doganali e forestali e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione dei capitani di porto.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
