Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avra' il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sara' avvenuta la scoperta. I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto esclusivo possa essere prolungato.

Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari