Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avra' il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sara' avvenuta la scoperta. I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto esclusivo possa essere prolungato.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009
