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[1]Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto Reale, a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti:
- a)Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito;
- b)Pei sottotenenti: anche fra i sottufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile; o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto Reale.
[2]I cittadini di cui all'alinea precedente potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, esser anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.
[3]I sottufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.
Testo in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
