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[1]I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Eppero' i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorita' disciplinale che i comandanti di distaccamento dell'esercito permanente.
[2]Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da decreto Reale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
