Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Eppero' i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorita' disciplinale che i comandanti di distaccamento dell'esercito permanente.

[2]Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da decreto Reale.

Testo in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art21 · fonte del testo

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