Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La milizia territoriale non puo' essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni nell'anno, e soltanto per decreto Reale.

[2]La chiamata potra' esser fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

[3]Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sottufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

Testo in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art2 · fonte del testo

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