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[1]L'ascritto alla milizia comunale non puo' essere chiamato in servizio che dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

[2]In caso di chiamata gli verra' corrisposta l'indennita' giornaliera di:

[3]Lire otto, se ufficiale superiore;

[4]Lire sei, se capitano;

[5]Lire cinque, se tenente o sottotenente;

[6]Lire due e cent. 50, se sottufficiale;

[7]Lire una e centesimi 50, se caporale o milite.

[8]La indennita' suddetta stara' a carico del comune o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra secondoche' la milizia comunale sara' chiamata per iniziativa del sindaco, o dell'autorita' politica, od a richiesta dell'autorita' militare.

Testo in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art16 · fonte del testo

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