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[1]Le chiamate di cui nell'articolo precedente sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorita' quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.
[2]Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
