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La parte dello stanziamento al capitolo delle pensioni straordinarie del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro approvato per l'esercizio 1896-97, la quale, nella somma di lire 790,000, e' destinata al pagamento di cui al precedente articolo 1, resta consolidata nella somma stessa e sara' corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1897 alla Cassa dei depositi e prestiti, fino a tanto che questa non sara' stata rimborsata di tutte le somme all'uopo somministrate al Tesoro.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1896 al 16 dicembre 2009
