Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;
[2]Gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;
[3]I militari del Corpo Reale Equipaggi dopo 20 anni di servizio.
[4]Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i seguenti limiti di eta':
[5]Per gli ammiragli, viceammiragli e ufficiali di grado corrispondente 60 anni;
[6]Per contrammiragli ed ufficiali di grado corrispondente 55 anni;
[7]Per gli ufficiali superiori 52 anni;
[8]Per gli ufficiali inferiori 45 anni;
[9]Per i militari del corpo Reale epuipaggi non vi saranno limiti di eta'.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009
