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[1]Per i soli tenenti di vascello e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungera' in ogni caso agli stipendi lo ammontare d'un decimo dello stipendio di tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto articolo 17.
[2]Per i militari del Corpo Reale Equipaggi la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuera' ad avere vigore la tabella della legge del 1865.
[3]Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione, anche se fatte in eta' inferiore ai 17 anni.
[4]Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 20 giugno 1851, n. 1208.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009
