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[1]Resta peraltro in facolta' dei militari attualmente in servizio, od in posizione ausiliaria che abbiano 20 o piu' anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865, n. 2143, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, nn. 1376 e 1402.
[2]E' pure fatta facolta' agli ufficiali ed ai militari graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuto l'ultima promozione.
[3]La nuova tabella sara' applicata ai guardarmi ed agli appuntati dei RR. carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009
