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La detta cessione e' autorizzata pel prezzo capitale a' forfait di lire centocinquantamila, nonche' con l'obbligo, nei cessionari, di rimborsare al cedente le spese d'identificazione dei fondi obnoxi, liquidate in lire ventitremilaseicentosettanta e le spese dei singoli contratti conchiusi coi reddenti, liquidate in lire ventitremilacentocinquanta e centesimi cinquantadue. Queste tre somme saranno pagate dai due comuni di Castelnuovo della Daunia e di Casalvecchio di Puglia, per le rispettive loro quote, in quindici annualita', a partire dal 15 agosto 1894, con gli interessi scalari al 5 per cento, con l'obbligazione pienamente solidale fra loro in faccia al Demanio. Il comune di Casalnuovo Monterotaro paghera' la sua quota delle tre somme predette, entro sei mesi da quello in cui diventera' esecutivo il contratto autorizzato con la predetta legge. I tre comuni poi, entro lo stesso termine, rimborseranno al Demanio le spese d'usciere ed ipotecarie occorse per le liquidazioni coi singoli reddenti, ascendenti a lire duemilanovecentoquattro e centesimi quarantaquattro.
Testo in vigore dal 17 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
