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Pei debitori morosi delle annualita' 1895 e 1896, gli esattori si limiteranno a procedere al pignoramento dei frutti pendenti sui fondi obnoxi ed alle altre esecuzioni mobiliari consentite dalla legge. Sull'esibizione delle carte giustificative dei pignoramenti e delle esecuzioni totalmente o parzialmente infruttuose, gli intendenti di Finanza rimborseranno agli esattori quella quota parte delle partite di ruolo da essi versate nelle casse erariali e non ricuperate dai debitori per effetto degli atti esecutivi, con l'aggiunta delle spese di esecuzione. Per l'annualita' 1896, gli intendenti di Finanza compileranno per ogni esattoria un ruolo speciale dei debitori morosi, nel quale alla scadenza nuova di ogni partita s'aggiungera' l'intera somma rimborsata all'esattore per l'annualita' precedente, aumentata dell'interesse di mora al 5 per cento. Per l'annualita' 1897, nel detto ruolo speciale s'inscriveranno, oltre le somme rimborsate agli esattori per le due annate precedenti, coi rispettivi interessi di mora al 5 per cento ragguagliati ad un anno dalle singole scadenze, anche le tredici annualita' residue, per le quali, attesa la mora, cessa il beneficio della rateazione. Gli esattori, riuscita totalmente o parzialmente infruttuosa la esecuzione mobiliare, promuoveranno, con le norme di rito, l'espropriazione dei fondi ipotecati. La stessa procedura determinata nel presente articolo si osservera' per le more che si verificheranno nelle scadenze annuali successive alle prime due.
Testo in vigore dal 17 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
