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A partire dalla scadenza del 15 agosto 1895, le annualita' di cui all'articolo precedente saranno riscosse dagli esattori delle circoscrizioni in cui si trovano i fondi ipotecati, in unica soluzione al 15 agosto d'ogni anno, con le norme e procedure di riscossione delle imposte dirette, in base ai ruoli compilati dalle competenti Intendenze di Finanza e resi esecutorii dalle Prefetture.
Testo in vigore dal 17 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
