Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Con regolamento da approvarsi per regio decreto si provvedera' alla esecuzione di questa legge.
Testo in vigore dal 29 marzo 1890 al 16 dicembre 2009
