Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il termine di anni tre, durante il quale sono soggetti alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza, a norma del terzo capoverso dell'art. 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, i condannati indicati nell'articolo precedente, decorre dal giorno della liberazione di fatto dalla casa di pena, o del domicilio coatto.
Testo in vigore dal 29 marzo 1890 al 16 dicembre 2009
