Art. 99
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E' ammesso l'andamento volontario, in qualita' di novizi e mozzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il dodicesimo e non oltrepassino il quindicesimo anno d'eta' loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate da Regolamento.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
