Art. 98
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Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arrolo' volontario, egli puo' essere ammesso per determinazione del Ministro di marina al conseguimento del congedo assoluto.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
