Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Le persone non contemplate nel numero 1 dell'articolo 94 possono contrarre arrolamento volontario mediante autorizzazione dei comandanti generali dei dipartimenti marittimi.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
