Art. 94
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[1]Per essere ammessi a contrarre arrolamento volontario come marinaio od operaio, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni: Siano cittadini dello Stato; Abbiano compito il diciassettesimo anno d'eta', e non oltrepassato il trentesimo Abbiano attitudine fisica al servizio; Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare; Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'art. 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come altresi' non abbiano incorso condanne di tribunali militari.
[2]Le disposizioni del suddetto paragrafo possono, per decisione del Ministro della marina, applicarsi anche al caso in cui le penalita' ivi riferite siano state pronunciate da tribunali esteri; Producano l'attestazione di cui all'art. 85, e se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo; Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo; Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia; Se appartengono per ragione di eta' ad una classe gia' chiamata alla leva di mare, comprovino di avervi adempito.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
