Art. 93 — null
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[1]Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo; Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'art. 88; Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.
[2]Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verra' fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avra' diritto a ritirare le L. 600 di cui al secondo alinea dell'art. 90.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
