Art. 92
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Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sara' obbligato a versare alla rispettiva cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
