Art. 90
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[1]La somma di cui all'art. 86, e' cosi' ripartita:
[2]Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;
[3]Lire seicento, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al corpo, sono fatte passare alla cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformita' della legge della suddetta cassa.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
