Art. 89
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La ferma di surrogato ordinario si compie con un servizio continuo sotto le armi di otto anni, dai quali si dedurra' il tempo del servizio effettivo gia' prestato dal surrogante. Ad ogni modo pero' il surrogato non dovra' rimanere al corpo meno di quattro anni.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
