Art. 88
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[1]Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo, sia dal comandante di esso corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, o infermita' preesistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario marittimo in cui si trova.
[2]Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, e' immediatamente provveduto di congedo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
